1. Premessa

L’uso dei tatuaggi, un tempo simbolo di emarginazione sociale, è oggi divenuto un fenomeno di tendenza con finalità prevalentemente estetiche, suscettibile di una maggiore accettazione sociale.

Il tatuaggio infatti, sta vivendo un momento di grande rinascita, liberandosi dai pregiudizi che sin dall’antichità hanno riguardato tale pratica.

Ad esempio presso gli antichi romani, che credevano fermamente nella purezza del corpo umano, il tatuaggio che veniva chiamato “stigma” era vietato ed adoperato esclusivamente come strumento per marchiare criminali e condannati.

Infatti i mercenari e gli schiavi di cui Roma si serviva in guerra, erano tatuati in modo che potessero essere riconosciuti nel caso avessero disertato.

Perfino l’Imperatore Costantino nel 325 AD stabiliva che gli schiavi condannati a combattere come gladiatori o a lavorare nelle miniere dovevano essere tatuati nelle gambe o sulle braccia, fino ad arrivare al 787 DC in cui Papa Adriano Primo proibiva l’uso dei tatuaggi a causa della loro associazione con il paganesimo, la superstizione e le classi marginali.

Solo successivamente, in seguito alle battaglie contro i britannici che portavano i tatuaggi come segni distintivi d’onore, alcuni soldati romani cominciarono ad ammirare la ferocia e la forza dei nemici tanto quanto i segni che portavano sul corpo e cominciarono essi stessi a tatuarsi sulla pelle i propri marchi distintivi.

2. L’uso della pratica del tatuaggio oggi.

Dopo tale breve excursus storico, venendo ai giorni nostri, occorre osservare che dopo anni in cui il tatuaggio veniva considerato negativamente come una pratica esclusiva degli emarginati o comunque relegato ai componenti delle classi sociali minori, oggi  costituisce un fenomeno di “moda” da mostrare con orgoglio e vanto e addirittura oggetto di numerose pubblicità sui mass media.

3. Tatuaggio ed accesso all’arruolamento nelle FF.AA. e Forze di Polizia.

Tale situazione di accettazione e di riconoscimento sociale dell’uso del tatuaggio, si ripercuote indubbiamente anche nel mondo del diritto ed in particolare può costituire motivo di esclusione all’accesso e all’arruolamento nelle FF.AA. e nelle Forze di Polizia.

Ed invero, prendendo come riferimento ad esempio l’ammissione nel Corpo della Polizia Penitenziaria, ma lo stesso accade anche per l’ammissione alle altre Forze armate o di polizia, l’art. 123 lett. c) del D.lgs. 443/92 recante norme per l’accesso nel Corpo, elenca le cause di non idoneità per l’ammissione ai corsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore e così prevede: “…le infermità e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche, cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l’estetica o la funzione; tramiti fistolosi che per sede ed estensione producano disturbi funzionali, tumori cutanei. I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.

Quindi da quanto sopra, è evidente che non tutti i tatuaggi costituiscono in astratto, motivi di esclusione dalla procedura concorsuale, bensì soltanto quelli che, secondo la valutazione dell’amministrazione procedente, assumono una rilevanza tale da incidere negativamente sugli aspetti di idoneità previsti nel relativo bando di concorso. [1]

Ma vi è di più.

4. Provvedimento di esclusione ed obbligo di motivazione.

Atteso che la mera presenza di un tatuaggio è di per sé una circostanza neutra, che acquista valenza solo quando le dimensioni o i cui contenuti dell’incisione sulla pelle appaiono rivelatori di una personalità abnorme, oppure siano oggettivamente deturpanti, la delibazione di tali fattispecie deve essere ancorata alla valutazione, caso per caso, dell’esattezza dei presupposti di fatto dei singoli provvedimenti di non idoneità.[2]

Tali valutazioni, che esprimono la volontà discrezionale dell’Amministrazione  incontrano pur sempre i limiti generali della ragionevolezza e della logicità e, se negative, devono essere esaustivamente motivati.

In sostanza, i provvedimenti di esclusione per la presenza di un tatuaggio, devono specificare in che modo lo stesso sia deturpante o indice di personalità abnorme e, se si fa riferimento agli esiti cicatriziali, in che misura essi alterano l’estetica oppure modificano la funzione dell’avambraccio, altrimenti il provvedimento è viziato per difetto di motivazione e può essere annullato dall’Autorità Giudiziaria.[3]

5. Il caso del Corpo della Polizia Penitenziaria.

Per fare chiarezza in tema, ad esempio il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria con la circolare GDAP 0219217-2007 del 11.07.2007 avente ad oggetto l’uso dei tatuaggi da parte del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria chiarisce quanto segue.

“…non costituisce causa di inidoneità, sia all’ingresso che alla permanenza nel Corpo, l’esistenza di tatuaggi che siano coperti dall’uniforme, sia essa invernale che estiva, maschile o femminile (salvo il caso di cui all’art. 123 comma 1 lett.c) D.lgs.443/92);

 – Qualora il tatuaggio risulti visibile, in considerazione anche delle dimensioni e del contenuto, andrà valutata la possibilità che esso possa essere coperto (es. bendaggio) evitando forme di appariscenza peggiori della stessa visibilità

– Solo qualora il tatuaggio, comunque visibile, sia talmente pregnante sull’aspetto esteriore tale da incidere sulla onorabilità dell’Amministrazione rappresentata, pregiudicando il corretto adempimento dei compiti istituzionali, può configurarsi in astratto, la violazione degli artt. 10 e 14 del Regolamento di servizio”.

Nonostante l’elencazione di cui sopra, che aveva il fine precipuo di evitare che le Commissioni mediche esaminatrici potessero incorrere in errori, nella realtà dei fatti, la stessa Amministrazione Penitenziaria continua, specialmente in fase di ingresso nel Corpo, ad adottare provvedimenti di esclusione, in tema di tatuaggi, carenti di motivazione che hanno tutto il “sapore” di essere lo strumento “politico” con il quale limitare l’accesso all’arruolamento che oramai è divenuto uno sbocco lavorativo per moltissimi giovani disoccupati.

6. Qualità morali e condotta incensurabile, requisiti accesso FF.AA. e Forze di Polizia.

 Altra causa di esclusione dai concorsi per l’assunzione di personale nelle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello stato, è rappresentata dalla richiesta del possesso delle qualità “morali” e di una “condotta incensurabile” da parte del candidato.

A tal proposito la giurisprudenza ha avuto modo di affermare, già da tempo, che l’Amministrazione, nell’esaminare la sussistenza o meno dei predetti requisiti, deve necessariamente procedere ad una adeguata valutazione della concreta situazione di fatto e motivare, eventualmente, la ritenuta insussistenza dei requisiti in argomento, in relazione alle circostanze concrete  ed alle ragioni per le quali il candidato non darebbe alcun affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che sarà chiamato a svolgere [4].

7. Uso pregresso di droga isolato e risalente, compatibilità con i requisiti morali e condotta incensurabile.

In particolare il problema si è posto in tema di concorsi per l’arruolamento nelle FF.AA. nell’ipotesi in cui l’aspirante abbia fatto un uso

pregresso di droga infatti in tali casi, la domanda che ci dobbiamo porre è se, un uso in passato di sostanze stupefacenti possa considerarsi valido motivo di esclusione.

In sostanza, l’uso pregresso di droga è compatibile con il possesso delle qualità morali e della condotta incensurabile richiesti per la partecipazione ai concorsi nelle FF.AA. e se la risposta è positiva in che misura?

La giurisprudenza, in ordine a tale problematica, ha avuto modo di affermare anche recentemente che:”La valutazione della presenza o meno della condotta incensurabile costituisce esercizio di un potere discrezionale, ma il giudizio deve pur sempre fondare su elementi di fatto concreti afferenti direttamente la persona dell’aspirante o comunque a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato…..in alcune occasioni il Consesso ha avuto modo di affermare come un unico, singolo episodio non può di per se essere considerato ostativo al possesso della condotta incensurabile di soggetti candidati all’arruolamento nelle FF.AA. e corpi di Polizia”[5]

In particolare, nel caso affrontato dalla sentenza di cui sopra, il Consiglio di Stato ha precisato che il possesso di marijuana, isolato e risalente, non può essere posto a base di una valutazione di contenuto negativo della personalità del candidato e non legittima l’adozione di un provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva.

In tal senso è intervenuto un altro pronunciamento del Consiglio di Stato [6]che così precisa:”E’ escluso che un singolo episodio di assunzione di stupefacenti possa costituire paradigma significativo, idoneo a qualificare la persona, come priva di quelle qualità morali richieste per gli agenti operanti nei corpi di polizia di Stato. La irrilevanza penale della condotta assuntiva, unitamente al rilievo della sua non riconducibilità ad una precisa ed abituale scelta di vita del soggetto, vengono a costituire ragione idonea ad escludere ogni valenza di offensività che possa, in qualche modo risultare bastione negativo per la partecipazione alle selezioni militari”.

Peraltro il Consiglio di Stato sezione VI con la sentenza del 15 luglio 2010 n.4585 è andato oltre specificando che:”…è oggetto di comune conoscenza il fatto che molti giovani, specie in età adolescenziale o poco maggiore, hanno avuto episodi di contatto con cosiddette droghe leggere, e che il rapporto con i coetanei, che spesso non vedono elementi di disvalore in tali comportamenti, rende faticoso il percorso di crescita che porta a rifiutare l’uso di tali sostanze. Appare quindi eccessivo trarre da un solo episodio elementi per valutare in termini prognostici, la fiducia che si potrà riporre nel soggetto, una volta che questi abbia raggiunto l’età adulta”.

Per concludere, recentemente, è stata pubblicata un’altra sentenza del Consiglio di Stato [7] che, pur discostandosi dalle pronunce finora esaminate, conferma in sostanza il loro contenuto perché non fa altro che ribadire che la valutazione di gravità del singolo episodio, anche isolato, effettuata dall’Amministrazione, non appare affetta da illogicità in considerazione dell’episodio in se viepiù se rapportato alle delicate funzioni che si intendono svolgere

 


[1] TAR Lazio Roma, I Bis, 23.11.2011 sentenza breve n. 9181 “ Il tatuaggio costituisce causa di non idoneità al servizio militare quando costituisce un’alterazione acquisita e permanente della cute e degli annessi, estesa o grave, o che per sede determina rilevanti alterazioni fisiognomiche. Forme di eccentricità o di ricercatezza nei tatuaggi stridono infine con l’immagine di sobrietà dell’Arma con la conseguenza inidoneità del soggetto al reclutamento”.

[2] Cds, IV, 07.11.2012 n. 5668

[3] TAR Lazio Roma,III bis, 07.02.2013 n. 1350

[4] Cds, IV, 24.10.1994  n.836 e 23.05.2001 n. 2851

[5] Cds, IV, 19.03.2013 n.1604.

[6] Cds, IV, 27.07.2011 n. 3854

[7] Cds, IV, del 04.07.2012 n. 3929