Altro caso risolto dall’Avv. Fabrizio Casella
Questa volta la questione prende le mosse da un diniego di trasferimento di un assistente Capo della Polizia di Stato di Gorizia
Il ricorrente, in servizio nei ruoli ordinari della Polizia di Stato all’interno dell’aeroporto di Trieste a seguito delle lesioni fisiche riportate in conseguenza di un incidente stradale veniva giudicato dalla CMO di appartenenza, non idoneo permanentemente ed in modo assoluto ai servizi di polizia e si idoneo al servizio nei corrispondenti ruoli tecnici della polizia di Stato o nei ruoli civili delle altre amministrazioni.
Pertanto il ricorrente, ai sensi dell’art.1 DPR 993/82, chiedeva di poter transitare nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici della polizia di Stato presso l’ufficio di frontiera dell’aeroporto di Trieste.
Tale richiesta, senza alcuna motivazione, veniva disattesa e l’istante veniva trasferito presso l’ufficio tecnico della Questura di Gorizia Avverso tale provvedimento l’Avv. Fabrizio Casella proponeva ricorso al TAR Trieste per difetto di motivazione e difetto di istruttoria
Nelle more della fissazione dell’udienza di merito il ricorrente, a seguito di un accesso agli atti nel proprio fascicolo, apprendeva che ben due provvedimenti dell’ufficio di polizia di frontiera dell’aeroporto di Trieste esprimevano parere favorevole al suo trasferimento presso il medesimo ufficio.
Sostanzialmente l’Amministrazione resistente adottava il provvedimento impugnato nonostante due pareri avessero autorizzato il ricorrente a permanere presso l’ufficio di frontiera dell’aeroporto di Trieste.
Successivamente il TAR Trieste fissava l’udienza pubblica al 13 maggio 2015 ed in data 04.06.2015 depositava la sentenza n.273/2015 che annullava il provvedimento impugnato per difetto di motivazione e per difetto di istruttoria.
L’Avv. Fabrizio Casella anche questa volta ha avuto ragione e giustizia è fatta.
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Set '15