La recente riformulazione dell’art. 33 comma 5 della Legge 104/92, mentre da un lato ha reso più accessibili i benefici ivi previsti, dall’altro ha messo in difficoltà i vari TAR ed il Consiglio di Stato relativamente alla sua applicazione immediata all’interno degli ordinamenti delle FF.AA. e delle Forze di polizia per la problematica posta dall’art. 19 della L.183/2010 c.d. specificità.
1. Premessa.
Nel precedente numero della rivista, ci siamo occupati della novella introdotta dal “collegato lavoro” (L.183/10) che ha rivoluzionato l’art. 33 comma 5 della l.104/ 92, eliminando i requisiti della continuità e della esclusività alla presenza dei quali potevano essere concessi i benefici in essa previsti. Purtroppo detta nuova normativa, ha incontrato difficoltà di applicazione all’interno degli ordinamenti delle FF.AA. e delle Forze di Polizia. Tale difficoltà è rappresentata dalla problematica relativa all’art.19 della l. 183/2010 (c.d. specificità) ossia se le nuove norme siano o meno immediatamente applicabili negli ordinamenti delle FF.AA. e delle Forze di Polizia senza l’adozione degli appositi provvedimenti legislativi previsti dalla norma in parola.
2. La giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato, dopo un periodo di decisioni contrastanti e contraddittorie, con la sentenza n. 4047/2012 pubblicata il
9 luglio scorso, ha definitivamente messo la parola fine al problema nei termini di seguito indicati. Il Consiglio di Stato infatti, con la
decisione in argomento ha riconosciuto che la disciplina comune in materia di assistenza ai familiari disabili trova applicazione anche per il personale delle FF.AA., di polizia ed ai vigili del fuoco. Pertanto il Consiglio di Stato ha finalmente chiarito che l’art.24 della L. 183/10 ha sostituito il comma 3 ed il comma 5 eliminando i requisiti della c.d. continuità ed esclusività nell’assistenza quali
necessari presupposti del beneficio e che tale innovazione è immediatamente applicabile anche alle FF.AA e Forze di polizia.